L’ambivalente rapporto tra scienza medica e scienza giuridica si riflette da sempre sull’instabilità giurisprudenziale e normativa in materia di responsabilità medica.
Infatti a pochi anni dall’entrata in vigore della legge Balduzzi, il legislatore interviene nuovamente con un nuovo disegno di legge.
Si tratta di una riforma molto importante, Riforma Gelli-Bianco, che modifica sostanzialmente la responsabilità sia penale e soprattutto civile del medico nei confronti del paziente e si pone anche come obiettivo quello di combattere la nocività del frequente ricorso da parte degli operatori sanitari alla medicina preventiva.
Sotto il profilo della responsabilità penale, il nuovo testo prevede la depenalizzazione della colpa per imperizia, quando il medico agisce nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida, mentre se dovessero configurarsi i profili della negligenza e dell’imprudenza risponderà anche nella loro forma lieve. Con la riforma, la forbice della possibile responsabilità si allarga perché, per l’operatore sanitario sarà importante rimanere nei binari delle linee guida e delle buone pratiche, che saranno indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca con apposito decreto ministeriale e le stesse dovranno poi essere utilizzate come parametri in un eventuale giudizio penale.
Sotto il profilo della responsabilità civile, quest’ultima diventa extracontrattuale per i professionisti dipendenti , mentre rimane contrattuale per i medici liberi professionisti e per le strutture sanitarie sia esse pubbliche che private. Questo comporterà di conseguenza l’inversione dell’onere della prova (a carico del paziente) e la riduzione degli anni di prescrizione a 5 anni.
Anche l’azione di rivalsa nei confronti del medico, potrà essere esercitata solo per dolo o colpa grave e in caso di accoglimento della richiesta non potrà superare il triplo della sua retribuzione lorda annua.
Nella riforma è anche previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire prima dell’avvio di qualunque procedimento, attraverso la consulenza tecnica che verrà affidata ad un collegio di esperti nella disciplina oggetto del procedimento.
Inoltre viene confermato un obbligo di assicurazioni per tutti e l’istituzione di un fondo di garanzia per i danneggiati.
Relatore: Dott. Gianfranco Iadecola – Avvocato già Magistrato della Corte di Cassazione
Videointervista concessa in esclusiva alla Non Solo Meeting
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